Titoli di stato e plusvalenze: la fiscalità

Un mio affezionatissimo cliente ha accompagnato nel mio ufficio il cognato Mario.

 

Mario aveva dei CCT che erano scaduti qualche giorno prima.

 

Questa scadenza aveva generato una perdita di 10.547 € (differenza tra la media dei prezzi a cui aveva comprato nel tempo i titoli e il valore a cui sono stati rimborsati a scadenza).

Mario aveva optato per il regime fiscale amministrato delegando così l’istituto bancario a gestire la fiscalità dei suoi investimenti. Vuoi approfondire la tassazione delle rendite finanziarie? Leggi qui ,

 

Osservando il suo zainetto fiscale si è reso conto che la banca aveva annotato una perdita di 5.071 € anziché di 10.547 €, circa la metà della minusvalenza.

 

Ha chiesto un appuntamento con me perché il suo referente bancario non era stato in grado di spiegargli in maniera chiara il motivo di questa differenza.

 

Mi sono così fatto consegnare le contabili degli acquisti per fare un conteggio preciso e fornirgli una risposta puntuale.

 

Gli ho poi spiegato che la normativa fiscale riguardo le plusvalenze realizzate con la cessione di obbligazioni e titoli similari prevede una tassazione delle plusvalenze del 26%. (art. 5, d.lgs. n. 461 del 1997).

Tuttavia, qualora si tratti dei così detti “titoli di stato”, questa imposta è ridotta al 12,5%.

Calcolare la percentuale del 12,5% della performance realizzata, in effetti, equivale a calcolare il 26% sul 48,08% della stessa.

 

Vediamo l’esempio concreto di Mario:

Performance realizzata – 10.547 €, imposizione fiscale (- 10.547 * 12,5%) = – 1.318 €

Calcolo che viene effettuato nel cassettino fiscale (- 10.547 * 48.08%) * 26% ovvero – 5.071 * 26% = – 1.318 €

A seguito di questo calcolo ho spiegato a Mario che la sua banca, annotando nello zainetto la base imponibile aveva correttamente registrato una minusvalenza di 5.071 €.

Ovviamente lo stesso meccanismo vale in caso di plusvalenza.

 

Per completezza di informazione gli ho anche spiegato che non tutti gli istituti gestiscono allo stesso modo lo zainetto: alcuni iscrivono l’effettiva imposizione maturata altri l’imponibile fiscale.

In ogni caso il risultato è il medesimo, come previsto dal sopra citato art. 5, d.lgs. n. 461 del 1997.

 

Se hai bisogno di delucidazioni riguardo la fiscalità dei tuoi investimenti contattami ai recapiti in calce o scrivimi una mail.

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